capriwatch

Ci son voluti ben 19 anni, 10 mesi e 17 giorni dal giorno della prima denuncia del 7 agosto 1995 per mettere fine alla oramai celeberrima guerra degli orologi del Campanile della piazzetta di Capri.

 

 

Da un lato Ruocco Silvio e Pippo Perez dall’altro Silvio Staiano con la sorella Alba, titolari del marchio Capri Watch.  A spuntarla è stata la caparbietà e la determinazione di Silvio Staiano che ci ha creduto sin dal primo giorno ponendo la libertà imprenditoriale ed il diritto industriale al centro dell’azione legale e delle proprie strategie commerciali.

 

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Il Giudice Augusto Tatangelo, del Tribunale di Napoli, terza sezione civile, sezione specializzata in materia di Impresa, dopo aver studiato attentamente il corposo fascicolo relativo all’azione giudiziaria proposta dalla Asperula Stellina Snc di Alba e Silvio Staiano rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giancarlo Mariniello e  Francesco De Luca entrambi dello Studio Mariniello di Napoli con la quale si richiedeva che venisse dichiarata la nullità del  marchio figurativo, reg. N. 1042989 di cui risulta essere titolare la Pierez di Giuseppe Perez, raffigurante non altro che il quadrante del campanile di Capri ha egli stesso, il Giudice,  redatto una proposta transattiva che, in sintesi,  ha prodotto il seguente accordo:

 

Per evitare alla Pierez la più che probabile sentenza di nullità del marchio di cui è titolare e la relativa condanna alle spese processuali come già pagate dal Perez nel precedente ed analogo giudizio dove fu condananto a pagare una cifra di circa 10mila euro agli Staiano, il Giudice ha indicato ritenere equa la rinunzia della convenuta Pierez di Giuseppe Perez alla registrazione del marchio in contestazione (registrazione n. 1042989, concessa in data 28 marzo 2007) limitatamente agli orologi e agli strumenti cronometrici (mediante comunicazione all’U.I.B.M. di rinunzia volontaria al proprio titolo e comunque mediante impegno a non richiedere ulteriormente la registrazione del marchio per tali prodotti e a non contestare l’utilizzo da parte della società Asperula Stellina di tale marchio, con riguardo ad orologi e cronometri, come modello ornamentale o di utilità); rimborso da parte della convenuta delle sole spese vive di giudizio in favore dell’attrice (€ 458,00 per contributo unificato e bollo).

 

Grande è la soddisfazione di Silvio Staiano che ha così commentato: “Mai mi sarei aspettato che ci saremmo dovuti rivolgere nuovamente alla Giustizia al fine di vedere affermato, una volta per tutte, il sacrosanto diritto di poter liberamente e legittimamente utilizzare uno dei simboli di Capri per antonomasia quale quello posto sulla Torre Campanaria della nostra piazzetta. Pensavo che già nel 2010 fosse “fatta” quando la definitiva sentenza di nullità del marchio del Perez passò in giudicato. La Corte d’Appello in quella sede confermò la sentenza di primo grado che statuiva la nullità del “Marchio Perez”, marchio figurativo raffigurante la mera riproduzione del quadrante del Campanile della Piazzetta di Capri, con riferimento ai  “prodotti di orologeria ed altri strumenti cronometrici”.

Con il giudicato definitivo non vi era più per il Perez alcun diritto di usare in esclusiva quel disegno, affisso sul Campanile di Capri, e quindi di impedire ad altri di utilizzarlo legittimamente, su orologi e cronografi.

 

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La sentenza di nullità del marchio recava una importantissima affermazione di principio contraria al gioielliere Perez in virtù del fatto che il marchio nullo era come se non fosse mai esistito. Nullo perché contrario alle norme che ne vietavano la registrazione. Nullo poiché fuori dalla legge.

 

Giova ricordare che il Sig. Pippo Perez ed il distributore, Sig. Silvio Ruocco, titolare della Virginia Gioielli in Capri, abbiano a più riprese, sia nel 1995 che nel 2003 e 2004, presentato denunce penali, con cui hanno ottenuto ben 3 sequestri, sempre in alta stagione pur essendo privi di qualsiasi titolo brevettuale valido o meglio, essendo il solo Perez,  titolare di un Marchio fuorilegge.

 

Credevo fosse stata posta quindi una pietra tombale sulla intricata vicenda. Invece, in modo scaltro ma ancora una volta  contrario alle disposizioni di legge il Perez, questa volta presso l’Ufficio Brevetti di Milano (anzichè quello di Napoli), aveva provato nuovamente ad accaparrarsi il marchio d’Impresa raffigurante il Campanile di Capri e pur edotto della nullità conclamata nulla ha fatto per evitare che con altra denuncia penale dell’agosto 2011, attraverso l’amministratore della sua società, Ruocco Fabrizio di Silvio, otteneva che venisse eseguito un nuovo sequestro in pieno agosto (il quarto!) poi sconfessato dal PM prima e dal GIP dopo che archiviarono scagionandoci da ogni accusa con ampie motivazioni che affermavano la piena legittimità della nostra condotta.

Sono contento che il Giudice abbia capito, leggendo,  “dell’accanimento”  che ci ha cagionato danni tuttora ancora in corso visto che, ingiustamente, è ancora posta sotto sequestro merce, da oltre 10 anni,  per un valore di svariate decine di migliaia di euro per un processo conclusosi con la nostra assoluzione ben un anno e mezzo fa ed ha “imposto” che il Perez si impegnasse a non contestare più, anche in futuro, l’utilizzo da parte nostra del quadrante del Campanile di Capri. Desidero esprimere le mie congratulazioni all’Avv. Mariniello Giancarlo che coadiuvato dall’Avv. De Luca ha ottenuto, per noi, questo grande risultato”.

***

Dal Verbale di udienza del giorno 24 giugno 2014  tenuta dal giudice Augusto Tatangelo nella causa iscritta al n. 16540 dell’anno 2012 del R.G.A.C. promossa da ASPERULA STELLINA DI ALBA E SILVIO STAIANO S.N.C. nei confronti di IEREZ DI GIUSEPPE PEREZ si estrae quanto segue:

 

È presente, per la società attrice, l’avvocato Giancarlo Mariniello. È altresì presente il legale rappresentante della società, Silvio Staiano. È presente e si costituisce, per la parte convenuta, l’avvocato Fabio Capuano, anche procuratore speciale della parte, con i poteri di transigere e conciliare.

 

Le parti presente e/o il loro procuratori dichiarano di aderire entrambe alla proposta transattiva formulata dal giudice ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c. alla corsa udienza, e quindi dichiarano di conciliare la presente controversia a tali condizioni, che si riportano integralmente:

 

rinunzia dell’impresa convenuta Pierez di Giuseppe Perez alla registrazione del marchio in contestazione (registrazione n. 1042989, depositata in data 11 agosto 2003 e concessa in data 28 marzo 2007) limitatamente agli orologi e agli strumenti cronometrici (mediante comunicazione all’U.I.B.M. di rinunzia volontaria al proprio titolo, limitatamente ad orologi e strumenti cronometrici – da inviare entro 15 giorni dalla stipula del presente accordo – e comunque mediante impegno a non richiedere ulteriormente la registrazione del marchio per tali prodotti e a non contestare l’utilizzo da parte della società attrice di tale marchio, con riguardo ad orologi e cronometri, come modello ornamentale o di utilità); rimborso da parte della convenuta delle sole spese vive di giudizio in favore dell’attrice (€ 458,00 per contributo unificato e bollo).

 

L’avvocato Capuano, quale procuratore speciale della parte convenuta, corrisponde alla società attrice l’importo di € 458,00 banco iudicis; la società attrice ne rilascia quietanza. L’avvocato Capuano si impegna altresì a comunicare, a mezzo PEC, all’attrice, l’avvenuto inoltro all’U.I.B.M. della dichiarazione di parziale rinunzia al titolo.

 

Il giudice dà atto dell’avvenuta definizione della controversia per conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 185 c.p.c., alle condizioni sopra specificate, e, poiché il verbale viene redatto in forma telematica, allega allo stesso una copia con la sottoscrizione delle parti.

 

Si dà atto che il presente verbale è stato redatto personalmente dal giudice, per l’indisponibilità del relativo servizio di cancelleria.

il Giudice

Augusto Tatangelo

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